1. L'Associazione denominata "FEDERAZIONE PROVINCIALE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DI TRENTO ETS" (da qui in avanti indicata come Federazione) è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore").
La Federazione, nata nel 1950, è un'Associazione degli Enti gestori delle scuole autonome, equiparate e convenzionate dell'infanzia operanti nella provincia di Trento con fini di educazione integrale e armonica del bambino secondo una concezione dell'uomo come persona e una visione cristiana della vita, nel rispetto del primario diritto educativo dei genitori e della pluralità delle loro prospettive valoriali.
2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Trento. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Trento non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio di amministrazione e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. L’Associazione ha durata illimitata.
4. L’Associazione può aderire alla Federazione Italiana Scuole Materne Ente del Terzo Settore – F.I.S.M. ETS – con sede a Roma e ne rispetta lo Statuto.
La F.I.S.M. ETS con sede a Roma è stata fondata nel 1974 ed aggrega le scuole dell'infanzia non statali gestite da enti religiosi e da altri soggetti di ispirazione cristiana nel quadro della L. 62/2000.
Essa è organismo associativo promozionale e rappresentativo degli enti del Terzo settore operanti nel settore dell'educazione e istruzione, delle scuole dell'infanzia paritarie e dei servizi educativi – c.d. enti federati - operanti in Italia e che orientano la loro attività all'educazione integrale della personalità del bambino, in una visione cristiana della persona, del mondo e della vita in una società caratterizzata dalla multiculturalità.
La F.I.S.M. ETS ha struttura democratica ed opera nella sua articolazione nazionale, regionale/interregionale, provinciale/territoriale.
I livelli di articolazione di cui sopra concorrono in modo unitario e concorde al perseguimento delle finalità della F.I.S.M. ETS, ciascuno nell’esercizio del rispettivo ruolo.
I livelli territoriali dellaF.I.S.M. ETSsi dotano di un proprio Statuto e decidono in autonomia il loro ordinamento interno, in armonia con lo Statuto e i regolamenti della FISM Nazionale.
5. L’Associazione si impegna ad utilizzare l’indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l’acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. In caso di cancellazione dal RUNTS, l’acronimo "ETS" non può più essere utilizzato.
1. L’Associazione non ha scopo di lucro e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
2. Nel Quadro di un proprio modello istituzionale, pedagogico e organizzativo conforme all’autonomia statutaria degli Enti associati e alla propria peculiare autonomia associativa, la Federazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale indicate all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e specificamente:
1. In particolare, le attività svolte dall'Associazione sono tese a favorire le seguenti finalità specifiche:
2. Per il perseguimento delle proprie finalità specifiche l'Associazione svolge i seguenti servizi:
a) fornire agli Enti associati interventi e assistenza sul piano culturale, pedagogico-didattico, scientifico-interdisciplinare, legale, sociale e gestionale, per lo svolgimento integrale e aggiornato del loro servizio scolastico;
b) provvedere ai compiti e ai servizi di funzionamento e di organizzazione della scuola, di cui alla normativa provinciale vigente in materia ivi compresi quelli di consulenza pedagogico-didattica, amministrativa e tecnica, quelli per l'aggiornamento del personale nonché quelli inerenti alla ricerca, all'innovazione e alla sperimentazione;
c) dotare le scuole associate di specifici "programmi pedagogico-didattici" elaborati in conformità a quanto definito nei primi quattro alinea del comma 1 del presente articolo, per consentire alle scuole gli adempimenti previsti dalla normativa provinciale vigente in materia in ordine agli orientamenti per le attività educative, e con l'obiettivo della più ampia fruizione e collaborazione sul piano scientifico e della politica scolastica;
d) promuovere l'adeguamento delle scuole associate alle disposizioni delle norme vigenti, svolgendo altresì compiti di verifica;
e) svolgere funzioni e compiti direttivi, di programmazione, di coordinamento, di promozione, di studio, di ricerca, di sperimentazione, di innovazione, di documentazione e di diffusione in ordine ai problemi e ai piani di intervento di cui alle lettere a), b), c) del presente articolo, avvalendosi attraverso convenzioni, accordi e idonei rapporti anche della collaborazione con università, istituti di cultura e di ricerca, con Enti e privati, realizzando a tale scopo le iniziative occorrenti;
f) promuovere, organizzare e curare la qualificazione professionale e la formazione permanente degli operatori della scuola dell'infanzia;
g) fornire consulenza amministrativa e legale e informazioni al personale scolastico;
h) svolgere azione di coordinamento e potenziamento degli Enti associati, anche utilizzando l'istituto della delega, per compiti di particolare impegno e complessità, proponendo per gli stessi Enti gli opportuni aggiornamenti strutturali, regolamentari e funzionali;
i) promuovere e sostenere la qualificazione e la formazione permanente dei componenti gli organi gestionali;
l) svolgere ogni azione e iniziativa in ordine al piano legislativo e della politica scolastica in ottemperanza a quanto definito all’art. 2 precedente e al primo comma del presente articolo;
m) tutelare gli interessi delle scuole e rappresentarle, su specifica richiesta, presso Autorità e Istituzioni;
n) realizzare strutture di servizio e di collegamento idonee al pieno svolgimento dei servizi precedentemente indicati;
o) esprimere adeguata ed efficace rappresentanza delle scuole equiparate dell’infanzia della Provincia di Trento attraverso la stipula di appositi accordi e contratti collettivi di lavoro di categoria.
3. L’Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice.
4. L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art. 7 del Codice del Terzo settore.
1. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati, in persona del legale rappresentante pro tempore, possono esservi nominati e nominare.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.
1. Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione gli enti giuridici, comunque costituiti, senza scopo di lucro, che siano gestori di scuole autonome, equiparate e convenzionate dell’infanzia della provincia di Trento che non siano già associati ad altro ente di 2° livello con analoghe finalità i quali dimostrino di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) lo svolgimento di attività di scuole d’infanzia paritarie e/oservizi socio - educativi e/oaltri servizi di supporto alla famiglia per l’educazione, la cura e la socializzazione dei bambini nel territorio della provincia di Trento;
b) la condivisione e l’accettazione dei principi riportati nell’art. 1 del presente Statuto;
c) la condivisione del principio dell’appartenenza, che richiede coerenti comportamenti come la partecipazione attiva alla vita della Federazione, la collaborazione e la solidarietà tra enti federati, il puntuale assolvimento degli oneri associativi.
2. Gli enti giuridici associati sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo della scuola dell’infanzia stessa.
3. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso, in conformità a quanto previsto dal successivo art. 9.
1. Ai fini dell’adesione all’Associazione, i soggetti aventi diritto in base all’art. 5 comma 1 presentano domanda per iscritto al Comitato di indirizzo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione.In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare e condividere i principi fondativi della FISM, le norme dello Statuto Nazionale della FISM e dello statuto della Federazione di Trento, ad osservare gli eventuali regolamenti interni e le disposizioni che saranno emanate dal Comitato di indirizzo e dall’Assemblea e a partecipare alla vita associativa. Chiedendo l’ammissione, il richiedente presterà altresì il proprio consenso al trasferimento dei propri dati alla F.I.S.M. ETS, esclusivamente per le finalità operative dalla stessa specificate, come infra previsto.
2. Il Comitato di indirizzo delibera l’ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Comitato di indirizzo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
3. bis. La partecipazione associativa e il conseguente diritto di voto attivo e passivo avrà avvio con il primo giorno dell’anno scolastico successivo all’accoglimento della domanda, salva diversa e motivata deliberazione del Comitato di indirizzo, qualora la partecipazione effettiva all’attività associativa possa iniziare prima di tale termine.
4. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Comitato di indirizzo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria tratterà la questione nella prima occasione utile secondo quanto previsto dall’art. 14 del presente Statuto. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. L'Associazione, non appena approvata l'ammissione, provvede a notificare alla F.I.S.M. Nazionale i dati giuridici dell'ente associato e del suo legale rappresentante, avendone previamente ottenuto il consenso ai sensi di legge, come previsto dal precedente comma 1.
La quota associativa che ogni associato dovrà corrispondere alla Federazione per ciascun anno scolastico è determinata con delibera del Consiglio di amministrazione. La quota associativa è divisa in due parti: un importo, “quota fissa”, pari al numero di sezioni della scuola associata, moltiplicato per un coefficiente stabilito di anno in anno dal Comitato di indirizzo; e un importo, “quota variabile”, corrispondente al contributo previsto dall’art. 48, 1° comma, lett. c) della L.P. 13/77 per le spese di organizzazione della scuola associata rispetto all’anno scolastico in corso, che dovrà essere trasferito alla Federazione – previa effettuazione da parte dell’associato della richiesta prevista dal medesimo art. 48, ult. comma – direttamente dalla Provincia Autonoma di Trento.
1. Gli associati hanno il diritto di:
- partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo, purché siano in regola con il versamento della quotae nei termini previsti dal precedente art. 6, co. 3 bis;
- essere informati di tutte le attività e iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi;
- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Comitato di indirizzo, che provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Comitato di indirizzo.
2. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati nei termini previsti dal precedente art. 6, co. 3 bis, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa.
3. Gli associati hanno il dovere di:
- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Comitato di indirizzo.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, non sono rivalutabili e non possono essere restituiti ad alcun titolo.
1. La qualità di associato si perde per:
- recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Comitato di indirizzo. Il recesso ha effetto alla fine dell’anno scolastico successivo all’anno scolastico nel corso del quale viene data la comunicazione di recesso, affinché lo stesso non possa incidere negativamente sulla struttura organizzativa già predisposta dall’Associazione (che coinvolge anche l’utilizzo di fondi pubblici provinciali). In ogni caso, l’associato sarà comunque tenuto a corrispondere la cifra stabilita dai criteri del programma annuale (il contributo previsto dall’art. 48, 1° comma, lett. c) della L.P. 13/77 per le spese di organizzazione della scuola associata rispetto all’anno scolastico in corso, che dovrà essere trasferito alla Federazione – previa effettuazione da parte dell'associato della richiesta prevista dal medesimo art. 48, ult. comma – direttamente dalla Provincia Autonoma di Trento per l’anno successivo al recesso. Sono salvi diversi eventuali accordi, se ragionevolmente motivati e non ingiustificatamente discriminatori;
- mancato pagamento della quota associativa, entro 30 (trenta) giorni dall’inizio dell’esercizio sociale o il maggior termine previsto dal Comitato di indirizzo, non superiore a 180 (centottanta) giorni. Il Comitato di indirizzo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. Scaduto il termine, il Comitato di indirizzo, valutate le circostanze secondo criteri di pari trattamento, delibera sull'eventuale esclusione dell'associato. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto.
2. L’associato può invece essere escluso dall’Associazione per:
- il venir meno dei requisiti di ammissione sopra indicati;
- comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Comitato di indirizzo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Comitato di indirizzo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; il ricorso verrà esaminato in occasione della prima Assemblea utile successiva.All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
4. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro vidimato i propri volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione, entro i limiti stabiliti dalConsiglio di amministrazione e fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 co. 4 del CTS.
1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
1. Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli associati;
- il Comitato di indirizzo;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Direttore;
- l’organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 30 del Codice del Terzo settore;
- l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
2. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
3. Il Comitato di indirizzo ed il Consiglio di amministrazione durano in carica 4 (quattro) anni. La presente disposizione entrerà in vigore dopo la naturale scadenza degli organi sociali in vigore al momento dell’approvazione di questa nuova norma.
1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta dai legali rappresentanti degli enti associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.
2. Ciascun ente associato è rappresentato dal rispettivo Presidente pro tempore o da persona da questi delegata tramite delega scritta. La delega può essere conferita solo ad un consigliere della rispettiva scuola associata o al Presidente pro tempore di un’altra scuola associata (o eventualmente al consigliere da quest’ultimo delegato). Non è ammessa più di una delega per persona.
3. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione a seguito di deliberazione del Consiglio di amministrazione, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere inoltre convocata:
a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Comitato di indirizzo;
b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio di amministrazione da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.
Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giornidalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’Assemblea.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 10 (dieci) giorniprima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L’Assemblea può riunirsi anche mediante tele-videoconferenza,sempre che tale modalità di partecipazione (in remoto e/o mista) sia prevista nella convocazione, che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante, se ed in quanto richiesto dalla legge; altrimenti si considera tenuta ove si trova il soggetto verbalizzante. In tale ultimo caso, il verbalizzante redige tempestivamente il verbale e lo trasmette al Presidente per l'approvazione (salvo che il verbalizzante sia un Notaio). Il Presidente firmerà il verbale alla prima occasione utile, anche in forma digitale. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
6. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.
1. È compito dell’Assemblea ordinaria:
a. approvare il bilancio di esercizio,predisposto dal Consiglio di amministrazione;
b. approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, le linee di politica scolastica e gli orientamenti programmatici;
c. approvare l’eventuale bilancio sociale;
d. determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Comitato di indirizzo e del Consiglio di amministrazione edefinire la quota minima di associati da eleggere nel Consiglio di amministrazione (ai sensi dell'art. 26 co. 2 CTS);
e. eleggere e revocare il Presidente dell’Associazione;
f. eleggere e revocare l’organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 30 del Codice del Terzo settore;
g. eleggere e revocare l’organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 31 del Codice del Terzo settore;
h. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione all’Associazione;
i. approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio di amministrazione e previamente approvato dal Comitato di indirizzo per il funzionamento dell’Associazione;
j. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;
k. deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio di amministrazione, anche su sollecitazione del Comitato di indirizzo;
l. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Per tutto quanto qui non previsto si applica l'art. 25 del Codice del Terzo Settore.
2. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la partecipazione della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati partecipanti.
3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti, sia in prima sia in seconda convocazione.
1. È compito dell’Assemblea straordinaria:
a. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
b. deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la partecipazione di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti; in seconda convocazione è validamente costituita con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.
3. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale, nei termini previsti dal precedente art. 6, co. 3 bis.
3. Per le votazioni si procede con voto palese. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, è facoltà procedere mediante il voto a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno 1/5 (un quinto) dei presenti.
5. I componenti del Consiglio di amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
1. Il Comitato di indirizzo è un organo fondamentale di partecipazione, direzione strategica e rappresentanza, intermedio tra l’Assemblea degli associati e il Consiglio di amministrazione, istituito con lo scopo di favorire il confronto democratico e la partecipazione attiva dei rappresentanti territoriali alla definizione delle linee programmatiche e delle iniziative comuni.
2. Il Comitato di indirizzo è eletto dall’Assemblea degli associatied è costituito da:
3. Non può esserne eletto componente, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il beneficiario di amministrazione di sostegno, il sottoposto a procedure liquidatorie previste dal C.C.I.I., o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4. I componenti durano in carica 4 (quattro) anni. Tale termine di durata decorrerà dal termine di scadenza previsto dallo statuto precedente a questa modifica.
Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Comitato di indirizzo.
5. Possono partecipare alle adunanze del Comitato di indirizzo, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio di amministrazione e - in qualità di invitati permanenti - i componenti locali degli organi nazionali della F.I.S.M., salvo che non siano consiglieri essi stessi.
6. Alle adunanze del Comitato di indirizzo partecipano, inoltre, senza diritto di voto, il Direttore ed eventuali altri soggetti che il Comitato stesso ritenga, a maggioranza, opportuno.
1. Il Comitato di indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di amministrazione ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti e/o dei Consiglieri.
2. La convocazione deve pervenire ai componenti per iscritto tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i componenti.
4. Il Comitato di indirizzo può riunirsi anche mediante tele-videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.
5. Il Comitato di indirizzo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro delegato individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Comitato di indirizzo sono legalmente costituite quando partecipa la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei partecipanti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato di indirizzo, conservato nella sede dell’Associazione.
1. Il Comitato di indirizzo esercita un essenziale ruolo di indirizzo politico, controllo strategico e di rappresentanza degli interessi collettivi degli enti associati, distinto dal Consiglio di amministrazione cui compete la gestione ordinaria e straordinaria.
Esso assicura la rappresentanza delle diverse realtà territoriali, tutela l’identità educativa e culturale della Federazione, promuove la partecipazione democratica e garantisce la coerenza delle scelte associative con i valori fondativi e con la normativa del Terzo settore, assumendo quindi la responsabilità di:
a. deliberare le linee di politica scolastica e gli orientamenti programmatici, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di amministrazione, assicurando la coerenza con i principi statutari e le esigenze territoriali; in caso di disaccordo con le proposte del Comitato, il Consiglio comunica al Comitato stesso le motivazioni ai fini dell’elaborazione di una nuova proposta. In caso di ulteriore dissenso, con atto del Presidente, è costituita una Commissione paritetica di rappresentanti del Comitato e del Consiglio, composta da 4 (quattro) membri (due per organo), per la formulazione di una proposta unitaria.
b. deliberare il Progetto del programma annuale da proporre all’approvazione del Consiglio ed esprimere parere preventivo obbligatoriosulla relazione sulle attività, sul bilancio preventivo e sul progetto di bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di amministrazione, per svolgere un efficace controllo politico di indirizzo. In caso di disaccordo con le proposte del Comitato, il Consiglio comunica al Comitato le motivazioni per l’elaborazione di una nuova proposta. In caso di ulteriore dissenso, con atto del Presidente, è costituita una Commissione paritetica di rappresentanti del Comitato e del Consiglio, composta da 4 (quattro) membri (due per organo), per la formulazione di una proposta unitaria.
c. esaminare il progetto di bilancio sociale, predisposto dal Consiglio di Amministrazione,prima della sua presentazione all’Assemblea, garantendo trasparenza e conformità alle finalità di utilità sociale;
d. promuovere e sollecitare la convocazione dell’Assemblea degli associati, mediante apposita richiesta a maggioranza dei componenti, anche con l’inserimento di specifici argomenti all’ordine del giorno; in tal caso il Presidente provvede alla convocazione dell’Assemblea entro 60 (sessanta) giorni;
e. nominare il Vicepresidente dell’Associazione (scelto tra i consiglieri di amministrazione), favorendo il collegamento operativo tra il Comitato di indirizzo e la Presidenza;
f. coordinare, anche attraverso l’approvazione di atti di indirizzo e/o la promozione delle conferenze degli organismi gestionalil’attività degli enti associati, vigilando sulla loro conformità agli scopi federali e alle disposizioni di legge, assicurando l’unità e la qualità della rete associativa;
g. valutare e decidere sulle proposte di esclusione degli associati, conferendo garanzie di correttezza e coerenza ai processi associativi;
h. approvare i regolamenti interni predisposti dal Consiglio di amministrazione, prima della loro sottoposizione all’Assemblea, con il fine di assicurare partecipazione e condivisione nella regolamentazione dell’Associazione;
i. costituire commissioni consultive e istruttorie tra i propri membri o con esperti esterni, per supportare e qualificare le decisioni associative. Dette Commissioni saranno presiedute dal Presidente o da un suo delegato.
2. In situazioni di particolare rilievo o necessità, il Comitato di indirizzo assume funzioni di mediazione e proposta, favorendo il dialogo e la coesione interna.
3. Il Comitato di indirizzo è, inoltre, custode della cultura associativa, promuovendo la partecipazione attiva degli enti e favorendo una governance trasparente, inclusiva e partecipata.
1. La carica di componente si perde per:
a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Comitato di indirizzo;
b. revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, o persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;
c. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art. 17, c.3, del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più componenti cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Comitato di indirizzo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Comitato di indirizzo. I componenti così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Comitato di indirizzo vigente. Nel caso in cui tale previsione non possa, per qualunque ragione, trovare applicazione, si applicherà - se e in quanto sia consentito dalla normativa - l’art. 2386 C.C., nei limiti di compatibilità. I nuovi eletti assumono l’anzianità dei sostituiti. Nel caso in cui anche quest'ultima previsione non sia applicabile, dovrà essere convocata, con adeguata tempestività, l’Assemblea che li sostituisce.
3. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza del Comitato di indirizzo, l’intero Comitato si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il delegato più anziano di età dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni lavoratividalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Comitato di indirizzo. Fino all’elezione dei nuovi componenti, i componenti cessati rimangono in carica per eventuali attività indifferibili.
4. Perdono la carica di componenti del Comitato di indirizzo i soggetti i cui circoli di coordinamento sono modificati nell'organizzazione della distribuzione territoriale. Rimarranno in carica fino alla prima assemblea utile dove si procederà alla votazione per sostituzione.
1. Il Consiglio di amministrazione è eletto dall’Assemblea ed è costituito da un minimo di 4 (quattro) ad un massimo di 7 (sette) membri, compresi il Presidente ed il Vicepresidente. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati, secondo quanto previsto dall'art. 26, co. 2 del CTS.
2. Per la nomina al Consiglio di amministrazione è necessario che il designato abbia maturato un’esperienza di almeno 3 (tre) anni in una o più cariche apicali in organi amministrativi o consultivi di Enti (del terzo settore o anche economici, sia privati che pubblici) che svolgono attività analoghe o affini a quelle dell’Associazione.
3. Non può essere eletto componente, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il beneficiario di amministrazione di sostegno, il sottoposto a procedure liquidatorie previste dal C.C.I.I., o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4. I componenti durano in carica 4 (quattro) anni. Tale termine di durata decorrerà dal termine di scadenza previsto dallo statuto precedente a questa modifica.
Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio di amministrazione.
5. Il Consiglio di amministrazione provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
In particolare – a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo - il Consiglio di amministrazione:
a. predispone il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio preventivo, da presentare, attraverso un’informazione preventiva, al Comitato di indirizzo e da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati;
b. predispone il bilancio sociale, qualora obbligatorio a seguito del superamento dei limiti di cui all’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, ovvero qualora ritenuto opportuno;
c. predispone la relazione e il piano delle attività annuali ed elabora le linee di politica scolastica e i progetti di programmi, da sottoporre all’approvazione del Comitato di indirizzo;
d. stipula le convenzioni con Enti pubblici e privati;
e. ferma restando la gestione autonoma delle scuole paritarie e dei servizi educativi, delibera di partecipare a forme di co-programmazione e co-progettazione ai sensi dell’art. 55 D.lgs. 117/2017 in linea con gli scopi del presente statuto per lo svolgimento dei servizi socio-educativi e delle altre attività di interesse generale di cui all’art. 2;
f. delibera sui contratti di locazione, forniture e somministrazioni, affidamento di lavori;
g. delibera sull’acquisto e alienazione di titoli e beni mobili, sull’accettazione di donazioni eredità e legati;
h. delibera il ricorso al credito, stipulando contratti di mutuo e di finanziamento, previa verifica della sostenibilità economico finanziaria a garanzia e tutela del patrimonio;
i. delibera l’acquisto e l’alienazione di beni immobili, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti in carica del consiglio stesso, in attuazione delle delibere di indirizzo adottate in merito dal Comitato di indirizzo;
j. su proposta del Comitato di indirizzo o anche di propria iniziativa,previo parere del Comitato di indirizzo, propone all’Assemblea degli associati la costituzione e/o la partecipazione a reti associative, organizzazioni di categoria, o altre forme di collaborazione, anche associative, con altri enti gestori di scuole paritarie e servizi socio-educativi;
k. su proposta del Comitato di indirizzo o anche di propria iniziativa, previo parere del Comitato di indirizzo, propone all’Assemblea le modifiche statutarie, le proposte di trasformazione, fusione, scissione e scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei membri del Consiglio di amministrazione in carica;
l. predispone eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione preventiva del Comitato di indirizzo e, successivamente, dell’Assemblea;
m. determina la quota associativa annuale;
n. salvo quanto disposto all’art. 19. co. 1 lett. d, delibera la convocazione dell’Assemblea, anche ai sensi dal precedente art. 13, co. 3;
o. cura la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
p. delibera l’eventuale svolgimento di attività diverse e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
q. adempie a tutte le funzioni ricollegate all’adeguata amministrazione dell’Associazione nonché quelle attribuite al Consiglio di amministrazione dalle leggi e dai regolamenti e delibera su tutti gli atti che interessano l’Associazione che non siano di competenza dell’Assemblea e di altri organi sociali.
6. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al mese o ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
7. La convocazione deve pervenire ai Consiglieri per iscritto tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.
8. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
9. Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche mediante tele-videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.
10. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
11. Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione partecipano, inoltre, senza diritto di voto, il Direttore ed eventuali altri soggetti che il Consiglio stesso ritenga, a maggioranza, opportuno.
12. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono legalmente costituite quando partecipa la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei partecipanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.
13. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si può procedere mediante il voto a scrutinio segreto.
14. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, conservato nella sede dell’Associazione.
15. Per tutto quanto qui non previsto, si fa riferimento all'art. 26 del Codice del Terzo Settore.
1. Per le cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio di amministrazione si rimanda a quanto previsto dall'art. 20 del presente statuto. Si precisa che ogni riferimento al Comitato di indirizzo contenuto all'art. 20 si deve intendere riferito al Consiglio di amministrazione.
1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto direttamente dall’Assemblea tra i propri associati.
3. Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
a. firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
b. curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea, del Comitato di indirizzo e del Consiglio di amministrazione;
c. adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 30 (trenta) giorni alla ratifica da parte del Consiglio di amministrazione e, ove di competenza, del Comitato di indirizzo;
d. convocare e presiedere l’Assemblea degli associati, il Comitato di indirizzo, il Consiglio di amministrazione e le eventuali Commissioni.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente, a cui spettano anche la rappresentanza legale e la firma sociale.
1. La carica di Presidente si perde per:
a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio di amministrazione;
b. revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;
c. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art. 21, co. 3, del presente Statuto.
2. Qualora il Presidente cessi dall’incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo, il Vicepresidente o, in subordine, il componente del Consiglio di amministrazione più anziano di età dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all’elezione del nuovo Presidente. Fino all’elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.
1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione e svolge le seguenti funzioni:
1. L’organo di controllo, qualora nominato, si compone di un unico componente oppure di 3 (tre) componenti effettivi e 2 (due) supplenti, eletti dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. I componenti dell’organo di controllo rimangono in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Qualora svolgano anche la funzione di revisione legale, restano in carica per 3 (tre) anni, come previsto dal D.Lgs. 39/2010.
3. Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il membro effettivo decada dall’incarico prima della scadenza del mandato, subentra il supplente, il quale rimane in carica fino alla scadenza del mandato dell’organo di controllo vigente. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unico componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.
5. I componenti dell’organo di controllo, a cui si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Un componente non può ricoprire altre cariche nell’ambito delle relazioni e delle attività istituzionali e organizzative dell’Associazione.
1. È compito dell’organo di controllo:
a. vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
b. vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
c. esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
d. attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art. 14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
e. partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi previsti dall’art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l’organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti, purchè ne ricorrano i presupposti di legge.
3. L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
1. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea degli associati, qualora non intenda far esercitare la revisione all'organo di controllo, nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
1. Avendo richiesto la personalità giuridica, dall'iscrizione dell'Associazione al RUNTS con personalità giuridica, delle obbligazioni contratte dall’Associazione risponderà soltanto l’ente con il proprio patrimonio, purché ne sussistano i presupposti (statutari e patrimoniali).
2. I componenti del Consiglio di amministrazione e i componenti dell’organo di controllo (qualora nominati), rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.
1. Il presente Statuto definisce la struttura istituzionale dell’Associazione e ne regolamenta il funzionamento. L’Associazione e l’Organizzazione Federale, ciascuna nel proprio ambito, operano secondo le proprie specifiche competenze e funzioni in ordine ai medesimi fini statutari. Il coordinamento a tali fini è diretta responsabilità del Presidente che può avvalersi anche del supporto di consulenze specifiche.
1. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
a. il libro degli associati;
b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato di indirizzo;
d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.
2. L’Associazione deve tenere inoltre il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L’Associazione deve infine tenere il registro vidimato dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a. da eventuali beni mobili e immobili, di proprietà della stessa o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
b. dalle risorse economiche elencate nel successivo art. 33;
c. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori o componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. Per quanto qui non previsto, si rimanda all'art. 8 del Codice del Terzo Settore.
1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse quali:
a. quote associative;
b. contributi pubblici e privati;
c. donazioni e lasciti testamentari;
d. rendite patrimoniali;
e. attività di raccolta fondi;
f. rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
g. proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;
h. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
1. L’esercizio sociale coincide con l’anno scolastico: inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere esaminato e approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 150 (centocinquanta) giornidalla chiusura dell’esercizio, tenendo comunque presenti gli obblighi ed i termini di deposito del bilancio presso il RUNTS (art. 48 co. 3 del Codice del terzo Settore).
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione nei 10 (dieci) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione e ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
4. Per quanto qui non previsto, si rimanda all'art. 13 del Codice del Terzo settore.
1. Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima sia in seconda convocazione.
2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Provinciale del RUNTS di cui all’art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra Associazione FISM che abbia conseguito la qualifica di ETS o ad altro Ente del Terzo settore avente analoghe finalità, secondo quanto previsto dagli artt. 9 e 50 co. 2 del Codice del Terzo settore.
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applica il Codice del Terzo settore e, in particolare, il suo articolo 3.
1. Rimangono in carica con le funzioni riportate nel presente Statuto e fino a naturale scadenza (gennaio 2028) gli Organi istituzionali vigenti: la precedente Giunta – come Consiglio di amministrazione – e il precedente Consiglio direttivo – come Comitato di indirizzo. Rimane in carica l’attuale organo di controllo anche come Revisore dei conti fino a naturale scadenza (gennaio 2028).
La Federazione Provinciale delle Scuole dell'Infanzia di Trento ETS è un’istituzione che promuove cura, servizio e innovazione. I differenti e articolati progetti promossi vogliono favorire e sostenere una scuola che sia contesto di crescita, di esperienze di qualità, di relazioni significative.